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Gara #98

Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all’intervento di «ACERRA – MARCIANISE: SISTEMA INTERMODALE AREA ASI DI ACERRA E COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON LO SCALO MERCI DI MARCIANISE”» CUP: G31G24000250009»
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Informazioni appalto

18/08/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 17.349.027,41
PUCA SALVATORE

Categorie merceologiche

4523 - Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento

Lotti

1
BCB54358B6
G31G24000250009
Qualità prezzo
Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all’intervento di «ACERRA – MARCIANISE: SISTEMA INTERMODALE AREA ASI DI ACERRA E COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON LO SCALO MERCI DI MARCIANISE”» CUP: G31G24000250009»
Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori relativi all’intervento di «ACERRA – MARCIANISE: SISTEMA INTERMODALE AREA ASI DI ACERRA E COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON LO SCALO MERCI DI MARCIANISE”» CUP: G31G24000250009»
€ 17.197.506,22
€ 2.448.731,42
€ 151.521,19

Scadenze

25/09/2026 12:00
18/09/2026 12:00
05/10/2026 12:00
12/10/2026 15:30

Allegati

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Chiarimenti

31/08/2026 12:43
Quesito #1
richiesta chiarimento
La scrivente, per la possibile partecipazione , chiede visto il possesso della categoria prevalente OG 3 in VIII classifica se e' possibile partecipare dichiarando il -subappalto qualificante - dell'intera (100%) categoria scorporabile OS29
si resta in attesa di riscontri per la tempestiva richiesta di sopralluogo congiunto "obbligatorio". Cordiali saluti



02/09/2026 13:38
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si conferma che la partecipazione alla procedura di gara è ammissibile. L'operatore economico in possesso della categoria prevalente OG 3 nella classifica VIII (importo illimitato) può partecipare alla gara dichiarando il subappalto necessario (cd. qualificante) per il 100% della categoria scorporabile OS29, alle seguenti condizioni:

- Capienza della classifica: La classifica VIII nella categoria prevalente OG 3 deve coprire finanziariamente l'importo totale dei lavori a base di gara (valore complessivo di OG 3 + OS29).

- Obbligo di dichiarazione: Il concorrente deve indicare espressamente in sede di offerta (all'interno del DGUE e della documentazione amministrativa) la volontà di subappaltare l'intera categoria OS29 per finalità di qualificazione. L'omissione di tale dichiarazione comporta l'esclusione e non è sanabile con soccorso istruttorio.

- Requisiti del subappaltatore: In fase di esecuzione, le lavorazioni della categoria OS29 dovranno essere affidate esclusivamente a un'impresa provvista di attestazione SOA idonea per categoria e classifica

01/09/2026 15:17
Quesito #2
Buon pomeriggio,
con riferimento alla documentazione amministrativa da presentare per la partecipazione alla gara, si chiede cortesemente di caricare sul portale il modello della "domanda di partecipazione e dichiarazione connesse", il modello "dichiarazioni ulteriori" ed il "Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Consorzio ASI Napoli e la Prefettura di Napoli".
Si chiede, inoltre, di confermare, che il DGUE va compilato direttamente sul Portale di gara.
Restando in attesa di un cortese riscontro in merito, ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.



02/09/2026 13:53
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa che il modello relativo alla domanda di partecipazione e alle dichiarazioni connesse/integrative risulta già pubblicato tra la documentazione di gara relativa alla busta amministrativa, con la denominazione “Domanda e dichiarazioni integrative”.


Si precisa che il predetto modello contiene le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla procedura, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.


Si precisa altresì che le dichiarazioni ulteriori richiamate dal Disciplinare sono ricomprese nel medesimo modello “Domanda e dichiarazioni integrative” e, pertanto, non costituiscono un autonomo modello da compilare.


Si comunica, inoltre, che il Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Consorzio ASI Napoli e la Prefettura di Napoli è stato reso disponibile nella sezione degli allegati pubblici della procedura.


Si conferma, infine, che il DGUE deve essere compilato direttamente tramite il Portale di gara.


02/09/2026 10:28
Quesito #3
Buongiorno, gentilmente, si chiede a codesta Stazione Appaltante se è possibile la partecipazione alla procedura, subappaltando (subappalto qualificante) il 100% della categoria scorporabile OS 29, considerando che la scrivente è in possesso di attestazione SOA con categoria OG 3 Cl VIII.
Sicuri di un celere riscontro, ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.



02/09/2026 14:54
Risposta
In riscontro al quesito formulato, avente contenuto sostanzialmente coincidente con il Quesito n. 1, si rinvia integralmente alla relativa risposta già pubblicata nell’area pubblica della piattaforma di gara.

02/09/2026 11:47
Quesito #4
Buongiorno, si chiede conferma che in caso di partecipazione con attestato Soa categoria OG3 classifica VIII sia possibile subappaltare la categoria scorporabile OS29 IV bis al 100%.
In attesa, Distinti Saluti.


02/09/2026 14:54
Risposta
In riscontro al quesito formulato, avente contenuto sostanzialmente coincidente con il Quesito n. 1, si rinvia integralmente alla relativa risposta già pubblicata nell’area pubblica della piattaforma di gara.

02/09/2026 15:37
Quesito #5
In riferimento al quesito n.2, si chiarisce che: il Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Consorzio ASI Napoli e la Prefettura di Napoli è stato reso disponibile nella sezione degli allegati pubblici della procedura.
Si allega screen degli allegati pubblici della procedura e il Protocollo di legalità non risulta.


02/09/2026 16:00
Risposta
In riscontro alla segnalazione, a seguito di ulteriore verifica della sezione “Allegati pubblici” della procedura, si è riscontrato che il Protocollo di Legalità non risultava effettivamente visibile tra la documentazione pubblicamente accessibile.

Si è pertanto provveduto a renderlo nuovamente disponibile nella predetta sezione.

Il documento è ora consultabile con la denominazione:

“protocollo-di-legalit-sottoscritto-in-data-05.03.2010.zip”

Si invita, pertanto, a effettuare un nuovo accesso alla sezione degli allegati pubblici della procedura.

Cordiali saluti.

03/09/2026 10:15
Quesito #6
Determinazione del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva e al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Con riferimento all’importo di € 168.877,61 posto a base di gara per le prestazioni professionali
connesse alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, si
chiede alla Stazione Appaltante di fornire chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del
predetto corrispettivo e all’esatto perimetro delle prestazioni in esso ricomprese.
Il Disciplinare di gara precisa che l’importo della progettazione esecutiva è stato calcolato ai sensi
del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’IVA, e
prevede che sia riportato l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi; la
documentazione resa disponibile individua tuttavia le categorie e ID opere e i relativi importi, senza
evidenziare il dettaglio analitico dei parametri applicati.
Il Capitolato Speciale d’Appalto precisa ulteriormente che il calcolo dei compensi da porre a base
di gara è stato effettuato in funzione delle prestazioni professionali richieste, applicando i parametri
previsti dal D.M. 17 giugno 2016, come modificato e integrato dall’Allegato I.13 al D.Lgs.
36/2023. Analoga previsione è contenuta nello Schema di contratto.
Dagli atti risultano assunti i seguenti valori delle opere:
 V.03 – Infrastrutture e viabilità: € 9.471.423,99;
 S.04 – Strutture: € 5.862.812,19;
 D.04 – Idraulica: € 1.257.442,24;
 IA.04 – Impianti elettrici e di illuminazione: € 459.478,71;
 IA.01 – Impianto antincendio: € 128.992,68,
per un valore complessivo pari ad € 17.180.149,80.
Il Capitolato stabilisce inoltre che sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni necessarie per dare
l’opera completamente compiuta e che l’aggiudicatario è tenuto alla redazione del progetto esecutivo
comprensivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento ex D.Lgs. 81/2008 e relativi allegati.
Si rileva, inoltre, che nel Quadro Economico del PFTE posto a base di gara:
 alla voce a.3 “PROGETTAZIONE ESECUTIVA” è indicato l’importo di € 168.877,61;
 alla voce b.9-1 “Spese tecniche relative al PFTE e al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione” è indicato separatamente l’importo di € 137.610,00;
 alla voce b.10 sono indicati gli oneri previdenziali sulla progettazione esecutiva, nella misura
del 4% di a.3, pari a € 6.755,10;
 alla voce c.2 è indicata l’IVA sulla progettazione esecutiva, calcolata sul valore di a.3
incrementato degli oneri previdenziali.
Tale articolazione rende opportuno chiarire, in particolare, se la voce b.9-1 si riferisca esclusivamente
alle prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza già eseguite nell’ambito del PFTE
e se, conseguentemente, il compenso di € 168.877,61 posto a base della presente procedura
comprenda integralmente anche le prestazioni di coordinamento della sicurezza relative alla
successiva fase di progettazione esecutiva.
Si rappresenta altresì che, effettuando una verifica parametrica sulla base dei valori delle opere
indicati negli atti di gara e applicando i criteri del D.M. 17 giugno 2016 e dell’Allegato I.13 al D.Lgs.
36/2023, con particolare riferimento alla disciplina prevista per l’appalto integrato e alla ripartizione delle aliquote relative alle prestazioni sviluppate tra PFTE e progetto esecutivo, non risulta
immediatamente ricostruibile l’importo di € 168.877,61, risultando un valore parametrico
superiore già prima dell’eventuale computo delle spese e degli oneri accessori.
Tutto ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante:
1. di rendere disponibile il prospetto analitico di determinazione del corrispettivo di €
168.877,61, con indicazione, per ciascuna categoria e ID opera, dei parametri V, G, P e Q
applicati;
2. di indicare puntualmente le prestazioni professionali considerate nel calcolo, con
specificazione dei relativi codici e parametri Q, distinguendo le prestazioni proprie della
progettazione esecutiva da quelle relative al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione;
3. di chiarire se l’importo di € 168.877,61 di cui alla voce a.3 del Quadro Economico
comprenda integralmente anche il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativo alla progettazione esecutiva, compresa la redazione, revisione e/o adeguamento del
Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei relativi allegati previsti dal D.Lgs. 81/2008;
4. di chiarire la natura della voce b.9-1 del Quadro Economico, pari a € 137.610,00 e
denominata “Spese tecniche relative al PFTE e al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione”, precisando se il coordinamento della sicurezza ivi indicato riguardi
esclusivamente il PFTE già redatto e posto a base della procedura;
5. di precisare come siano state applicate, nella determinazione del corrispettivo, le disposizioni
dell’Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 relative agli appalti integrati, e in particolare la
ripartizione tra PFTE e progettazione esecutiva delle aliquote riferite alle prestazioni
sviluppate nei due livelli progettuali;
6. di precisare se siano state considerate le spese e gli oneri accessori previsti dalla disciplina
applicabile e, in caso affermativo, con quale criterio e percentuale siano stati determinati,
tenuto conto che il Quadro Economico espone separatamente il contributo previdenziale e
l’IVA;
7. di confermare che tutte le prestazioni professionali richieste dagli atti di gara e necessarie
per la completa redazione, verifica e approvazione del progetto esecutivo, comprese le
prestazioni specialistiche, di coordinamento e quelle inerenti alla sicurezza in fase di
progettazione, risultino effettivamente considerate nella determinazione del corrispettivo
posto a base di gara;
8. di chiarire se, in relazione all’importo e alla natura dell’intervento, sia stato considerato
l’eventuale incremento previsto dall’Allegato I.13 per gli affidamenti nei quali trovano
applicazione i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, e, in
caso negativo, di indicarne la motivazione;
9. di confermare, alla luce delle precisazioni sopra richieste, la corretta determinazione
dell’importo di € 168.877,61 rispetto alle prestazioni effettivamente poste a carico
dell’aggiudicatario e ai criteri di determinazione dei corrispettivi richiamati dagli stessi
atti di gara.
Qualora dalla verifica dovesse emergere una non corretta applicazione dei parametri previsti dalla
disciplina richiamata, ovvero la mancata valorizzazione di prestazioni professionali comunque
richieste all’aggiudicatario dagli atti contrattuali, si chiede di precisare quali conseguenti
determinazioni la Stazione Appaltante intenda assumere in relazione all’importo posto a base
di gara e alla documentazione della procedura.



07/09/2026 15:36
Risposta
La documentazione a base di gara riguardante il calcolo dei corrispettivi (Art.41 D. Lgs. 36/2023 - DM 17/06/2016 e Allegato I.13 codice) è relativa alle sole prestazioni proprie della progettazione esecutiva, includendo la prestazione/servizio integrativo per adeguamento finale del PSC. Si chiarisce, come specificato alla voce b.9-1 che la prestazione relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stata già svolta nell’ambito della redazione del PFTE posto a base dell’appalto integrato. Con riferimento alla progettazione esecutiva posta a base di gara, si precisa che la medesima non dovrà essere redatta mediante metodologia BIM. Al riguardo, si richiama il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio di Supporto Giuridico del 13 maggio 2025, n. 3416, reso in materia di applicazione dell’art. 225-bis, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023. La citata disposizione prevede una disciplina transitoria in forza della quale le disposizioni di cui all’art. 43 del D.lgs. n. 36/2023, relative all’adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, non trovano applicazione nei procedimenti di programmazione già avviati alla data del 31 dicembre 2024, nei limiti e alle condizioni previste dalla medesima disposizione. Il parere MIT n. 3416/2025 ha chiarito che, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum deve essere riferito alla fase di programmazione, assumendo rilievo l’avvenuto inserimento dell’intervento nella programmazione entro il 31 dicembre 2024. Nel caso di specie, con Deliberazione del Consiglio Generale n. 0003 del 25/06/2024, l’intervento denominato «ACERRA – MARCIANISE: SISTEMA INTERMODALE AREA ASI DI ACERRA E COLLEGAMENTO FERROVIARIO CON LO SCALO MERCI DI MARCIANISE», CUP G31G24000250009, risulta formalmente inserito nella programmazione entro il 31 dicembre 2024. Pertanto, in applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 225-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e alla luce dell’interpretazione fornita dal MIT con il citato parere n. 3416/2025, la progettazione esecutiva oggetto della presente procedura non è soggetta all’obbligo di adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43 del medesimo decreto legislativo.


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07/09/2026 15:35
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07/09/2026 15:35
18.62 kB
03/09/2026 15:28
Quesito #7
Buongiorno in riferimento alla procedura di gara si richiedono i seguenti chiarimenti :
1) a pagina 15 del disciplinare tabella importi lavori per la categoria OG3 nella casella importo totale viene riportato un imposto differente rispetto all'importo lavori , vogliate specificare se si stratta di un refuso ed indicare il valore corretto, invece nella tabella della categoria OS29 viene richiesta la classifica IV-bis ma dall'importo della categoria desumibile dalle tabelle importo lavori e importo totale si richiede la classifica V vogliate sempre indicare la corretta classifica .
2) ai fini del sopralluogo in caso di RTI è sufficiente che lo stesso sia svolto solo dalla capogruppo ?

Saluti




07/09/2026 15:40
Risposta
In riferimento all’importo totale relativo alla categoria OG3 alla pagina 15 si conferma che trattasi di refuso, pertanto, l’importo totale risulta pari ad € 12 645 208,26, in merito alla categoria OS 29 si conferma che la classifica richiesta è la V.


Ai fini del sopralluogo si conferma che in caso di RTI è sufficiente che lo stesso sia svolto dalla capogruppo.


Si allega disciplinare di gara rettificato che parimenti si rende disponibile nella sezione pubblica del portale.


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03/09/2026 15:34
Quesito #8
Buon pomeriggio,
con riferimento alla documentazione amministrativa da presentare per la partecipazione alla gara, si chiede cortesemente di confermare che, in caso di partecipazione di un PROGETTISTA INDICATO (società e/o professionista), lo stesso è tenuto a compilare esclusivamente il DGUE (direttamente sul portale) a cui va allegato l'elenco dei servizi per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4 lettera g) e lettera h) del Disciplinare di gara.
In caso contrario, si chiede cortesemente di caricare sul portale di gara il modello della dichiarazione che va resa dal Progettista Indicato.
Restando in attesa di un cortese riscontro in merito, ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.



07/09/2026 15:43
Risposta
Si conferma che in caso di partecipazione di un PROGETTISTA INDICATO (società e/o professionista), lo stesso è tenuto a compilare esclusivamente il DGUE (direttamente sul portale) a cui va allegato l'elenco dei servizi per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.4 lettera g) e lettera h) del Disciplinare di gara.


08/09/2026 11:04
Quesito #9
A seguito della risposta al quesito attinente il calcolo dei corrispettivi (Art.41 D. Lgs. 36/2023 - DM 17/06/2016 e Allegato I.13 codice) in cui si dice : “ la prestazione relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stata già svolta nell’ambito della redazione del PFTE posto a base dell’appalto integrato” si chiede di confermare che la prestazione di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione non è ricompresa fra le prestazioni dei servizi di ingegneria richiesti in gara e quindi non sarà a firma del Progettista Indicato per il Progetto Esecutivo. Inoltre si chiede di specificare in cosa consiste “la prestazione/servizio integrativo per adeguamento finale del PSC” ricompresanel servizio di Progettazione Esecutiva.

Grazie



11/09/2026 16:05
Risposta
Come riportato nel calcolo della parcella professionale allegata alla risposta del quesito n. 6 la prestazione resa è relativa all’Adeguamento finale del PSC recependo nel dettaglio le specifiche tecnologie costruttive, i macchinari proposti dall'impresa e gli eventuali pareri degli enti terzi accumulati prima dell'avvio del cantiere ed è stata calcolata ai sensi dell’art. 6 del D.M. art.6 DM 17/06/2016 e dovrà essere firmata dal progettista indicato per la progettazione esecutiva.


Alla presente si allega il documento contenente la determinazione dei corrispettivi per la progettazione esecutiva.


corrispettivi.pe.pdf
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11/09/2026 16:04
197.80 kB
14/09/2026 15:32
Quesito #10
Buon pomeriggio,
con riferimento all'Offerta Tecnica da presentare per la partecipazione alla gara, si chiede di confermare che il PROGETTISTA INDICATO per le attività di progettazione, non rivestendo lo stesso il ruolo di Concorrente, NON DEVE firmare i file dell'offerta tecnica, che saranno quindi caricati sul Portale di gara con la sola firma digitale dell'Impresa.
Restando in attesa di un cortese riscontro in merito, ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.


15/09/2026 12:14
Risposta
Si rimanda al paragrafo 16 del disciplinare di gara il quale stabilisce quanto segue “… L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1….”

14/09/2026 15:33
Quesito #11
Buon pomeriggio,

Vi chiediamo di specificarci gli esatti giorni previsti per l'esecuzione, in quanto il disciplinare riporta 365 per i lavori e 75 per la progettazione.

Tuttavia, lo stesso disciplinare, a pagina 61 riporta testualmente, per il calcolo dell'offerta tempo, quanto segue:

"Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo rispetto al tempo massimo stimato in 546 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione delle opere".

Rimaniamo in attesa del Vs. riscontro.

Saluti



15/09/2026 12:16
Risposta
Si precisa che i tempi per l’esecuzione dei lavori risultano pari a 365 giorni ed i tempi per la progettazione risultano pari a 75 giorni come da disciplinare di gara.

14/09/2026 15:43
Quesito #12
Con riferimento ai requisiti di progettazione richiesti dalla documentazione di gara, con particolare riferimento alla categoria V.03 – Infrastrutture e viabilità, si sottopone alla Stazione Appaltante il seguente quesito.


Si rappresenta che un componente del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ha ricoperto, nel periodo di esecuzione delle attività oggetto dei certificati, la carica di Amministratore Unico e Direttore Tecnico di una società che ha svolto lavori riconducibili alla categoria e ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara.


La predetta società risulta, allo stato attuale, ceduta. I relativi certificati attestanti i lavori eseguiti sono tuttavia disponibili e documentano lo svolgimento di lavori riconducibili alla categoria V.03 – Infrastrutture e viabilità, con gli importi e le caratteristiche richieste dalla documentazione di gara.


Si precisa che sui predetti certificati compare il nominativo della società che ha materialmente eseguito i lavori, trattandosi di certificazioni riferite alla società stessa e non al singolo professionista.


A tal riguardo, il professionista è in grado di produrre, unitamente ai predetti certificati, idonea documentazione ufficiale dalla quale risulta che, nel periodo di esecuzione dei lavori, egli rivestiva la qualifica di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società cui sono intestati i certificati.


Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Stazione Appaltante di voler chiarire se il suddetto professionista possa partecipare al costituendo RTP e dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per la categoria V.03 attraverso i certificati intestati alla società che ha eseguito i lavori, unitamente alla documentazione comprovante il ruolo di Amministratore Unico e Direttore Tecnico ricoperto dal professionista nella medesima società nel periodo di riferimento.


In particolare, si chiede conferma circa la possibilità di produrre:


i certificati relativi ai lavori eseguiti dalla società nella categoria V.03, nei quali è indicata quale soggetto esecutore la società stessa;


la visura camerale, gli atti societari o altra documentazione ufficiale dalla quale risulti che il professionista era Amministratore Unico e Direttore Tecnico della società nel periodo cui si riferiscono i lavori;


ogni ulteriore documentazione che la Stazione Appaltante ritenga necessaria ai fini della verifica della riconducibilità dell'esperienza professionale al componente del RTP.


Si chiede, pertanto, di voler confermare se, nonostante sui certificati risulti quale soggetto esecutore la società e non il professionista personalmente, la documentazione sopra indicata possa essere ritenuta idonea a comprovare, in capo al professionista componente del RTP, l'esperienza e i requisiti richiesti dalla lex specialis per la categoria V.03 – Infrastrutture e viabilità.


Si resta in attesa di un cortese riscontro, al fine di procedere alla corretta predisposizione della documentazione di gara.


Distinti saluti


15/09/2026 12:18
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si rappresenta quanto segue. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla lex specialis di gara, l'esperienza maturata dal singolo professionista deve risultare direttamente riconducibile allo stesso, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla documentazione di gara e dalla normativa applicabile. Nel caso prospettato, i certificati prodotti risultano intestati alla società che ha materialmente eseguito i lavori e, pertanto, attestano in via diretta l'esperienza e i lavori eseguiti dalla società medesima. La mera circostanza che il professionista abbia rivestito, nel periodo di esecuzione dei lavori, le cariche di Amministratore Unico e di Direttore Tecnico della società non consente, di per sé, di considerare automaticamente come personale e direttamente riferibile al professionista l'esperienza certificata in capo alla società. Tuttavia, ai fini della verifica, potrà essere prodotta la documentazione ufficiale idonea a dimostrare il ruolo effettivamente ricoperto dal professionista nella società nel periodo di riferimento, unitamente ai certificati relativi ai lavori eseguiti e a ogni ulteriore documentazione utile a comprovare l'effettivo coinvolgimento del professionista nelle attività oggetto delle certificazioni. A tal fine, potranno essere acquisiti, ove pertinenti e disponibili:

§ i certificati relativi ai lavori eseguiti dalla società nella categoria V.03, con indicazione degli importi, delle caratteristiche e delle prestazioni svolte;

§ la visura camerale storica della società e/o gli atti societari dai quali risulti la carica di Amministratore Unico e di Direttore Tecnico ricoperta dal professionista nel periodo di esecuzione dei lavori;

§ eventuali ulteriori atti, documenti o attestazioni idonei a comprovare il concreto e diretto coinvolgimento del professionista nelle attività cui si riferiscono i certificati;

§ ogni altra documentazione prevista dalla lex specialis ai fini della comprova dei requisiti.

Resta fermo che la riconducibilità dell'esperienza maturata dalla società al singolo professionista e, conseguentemente, la relativa utilizzabilità ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti per la categoria V.03, dovrà essere valutata sulla base della specifica disciplina contenuta nella lex specialis e della documentazione prodotta in sede di gara, non essendo sufficiente, in assenza di ulteriori elementi probatori, la sola coincidenza temporale tra l'esecuzione dei lavori e la carica societaria ricoperta. Pertanto, la documentazione indicata nel quesito potrà essere prodotta ai fini della verifica del requisito, ma la sua idoneità a comprovare, in capo al professionista, l'esperienza richiesta per la categoria V.03 sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Stazione Appaltante, in relazione alle prescrizioni della lex specialis e alla documentazione complessivamente acquisita. La circostanza che la società sia stata successivamente ceduta non incide, di per sé, sulla possibilità di produrre la documentazione storica relativa ai lavori eseguiti, fermo restando che dovrà essere adeguatamente documentata la posizione ricoperta dal professionista nel periodo cui si riferiscono le esperienze dichiarate.

Si precisa, infine, che la presente risposta deve intendersi resa esclusivamente con riferimento alla fattispecie rappresentata nel quesito e non costituisce anticipazione della valutazione che la Stazione Appaltante sarà chiamata a effettuare in sede di verifica della documentazione prodotta dai concorrenti.

15/09/2026 12:51
Quesito #13
Con riferimento al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara e, in particolare, alla tabella relativa al criterio B – “Valore prestazionale, tecnico delle migliorie proposte e organizzazione delle attività esecutive”, si rileva una discordanza tra i punteggi indicati nella colonna “punti” e quelli risultanti dalla somma delle colonne “Punti D” e “Punti T”. In particolare, a fronte di un punteggio massimo dichiarato pari a 49 punti e di un totale delle colonne D e T pari a 41 + 8 = 49 punti, la somma dei punteggi indicati per i criteri B.1, B.2 e B.3 risulta pari a 34 + 10 + 9 = 53 punti.
Si chiede pertanto di chiarire quale sia la corretta attribuzione dei punteggi ai singoli criteri e sub-criteri del criterio B, ai fini della predisposizione e della successiva valutazione dell'offerta tecnica.


21/09/2026 09:38
Risposta
Con riferimento al quesito formulato in merito al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara (Criterio B – “Valore prestazionale, tecnico delle migliorie proposte e organizzazione delle attività esecutive”), si conferma che la discordanza riscontrata tra i punteggi è dovuta a un mero refuso di battitura. Si precisa che il punteggio massimo complessivo per il Criterio B è pari a 49 punti, come correttamente indicato nel riparto totale delle colonne "Punti D" e "Punti T" (41 + 8 = 49). Alla presente si allega disciplinare rettificato che si provvede naturalmente a caricare anche nella parte pubblica.

02-disciplinare-di-gara-rettifica19-09-2026.pdf
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21/09/2026 09:38
1.11 MB
15/09/2026 13:04
Quesito #14
Buongiorno,
con riferimento al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara e alla tabella relativa al criterio C – “Applicazione dei criteri CAM e migliorie relative all'impatto ambientale del cantiere e dei lavori nel rispetto del principio del DNSH [...]”, si rilevano alcune discordanza nell'attribuzione dei relativi punteggi.
In particolare, il criterio viene indicato con P max = 10 punti, mentre i valori riportati nella tabella e il “TOTALE PUNTI” indicato a pag. 53 non risultano coerenti con detto punteggio massimo, essendo riportato un totale pari a 13 punti.
Si chiede pertanto di chiarire quale sia la corretta attribuzione dei punteggi ai singoli criteri/sub-criteri del criterio C e di confermare il relativo punteggio massimo complessivo.


21/09/2026 09:40
Risposta
Con riferimento al quesito formulato in merito al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara (Criterio C – “Applicazione dei criteri CAM e migliorie relative all'impatto ambientale del cantiere e dei lavori nel rispetto del principio del DNSH [...]”), si conferma che l'indicazione del totale di 13 punti a pagina 53 è dovuta a un mero refuso di battitura. Si ribadisce e si conferma che il punteggio massimo complessivo attribuibile al Criterio C è pari a 10 punti. I punteggi dei singoli criteri e sub-criteri facenti parte del Criterio C devono intendersi riproporzionati e ricondotti al predetto tetto massimo di 10 punti, così come previsto nel quadro generale di ripartizione dei punteggi di gara. Alla presente si allega disciplinare rettificato.

15/09/2026 13:13
Quesito #15
Salve,
Con riferimento al chiarimento già pubblicato dalla Stazione Appaltante in data 15/09/2026, con il quale è stato precisato che i tempi per l’esecuzione dei lavori sono pari a 365 giorni e quelli per la progettazione esecutiva sono pari a 75 giorni, si chiede un ulteriore chiarimento esclusivamente in merito alle modalità di formulazione dell’offerta tempo.

Il paragrafo 4.1 del Disciplinare precisa infatti che il termine a base di gara per l’esecuzione dei lavori è soggetto a ribasso, mentre il termine di 75 giorni previsto per la progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso.

Tuttavia, al paragrafo 18.3, ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta temporale, Ra viene definito quale “ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo rispetto al tempo massimo stimato in 546 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione delle opere”.

Si chiede pertanto di confermare che il ribasso temporale offerto dal concorrente debba essere formulato esclusivamente rispetto ai 365 giorni previsti per l’esecuzione dei lavori e che, conseguentemente, anche ai fini dell’applicazione della formula di cui al paragrafo 18.3, il valore temporale da assumere quale base di calcolo sia pari a 365 giorni, dovendosi intendere il riferimento a 546 giorni quale refuso.

Si chiede altresì di confermare che i 75 giorni previsti per la progettazione esecutiva restino invariati e non siano interessati dal ribasso temporale offerto.


21/09/2026 09:41
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si conferma integralmente quanto riportato nel chiarimento del 15/09/2026. Il tempo massimo posto a base di gara è pari a 365 giorni naturali e consecutivi, termine riferito esclusivamente all'esecuzione dei lavori. Pertanto, il riferimento ai 546 giorni contenuto al paragrafo 18.3 del Disciplinare di gara è da considerarsi un mero refuso di battitura. Di conseguenza, si precisa e si conferma quanto segue:

Il ribasso temporale offerto dal concorrente in sede di gara deve essere calcolato e formulato esclusivamente rispetto ai 365 giorni previsti per l’esecuzione dei lavori.

Ai fini dell'applicazione della formula di attribuzione del punteggio di cui al paragrafo 18.3, il valore temporale da assumere come base di calcolo (𝑇𝑚𝑎𝑥 o tempo a base di gara) è pari a 365 giorni.

I 75 giorni previsti per la progettazione esecutiva restano invariati, sono fissi e non sono in alcun modo soggetti al ribasso temporale offerto.

15/09/2026 13:16
Quesito #16
Salve,
al fine di consentire agli operatori economici una più agevole e puntuale elaborazione delle proposte migliorative previste dalla lex specialis, nonché la corretta predisposizione degli elaborati economico-quantitativi connessi alle stesse, si chiede cortesemente alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione i file editabili/elaborabili dei computi metrici e degli ulteriori elaborati economici del PFTE posto a base di gara, preferibilmente nei formati originari di elaborazione e/o in formato interoperabile (ad es. .dcf, .xpwe, .xlsx o equivalente), ove disponibili.
Si ringrazia anticipatamente.
Cordiali saluti


21/09/2026 09:43
Risposta
Con riferimento alla richiesta formulata, si comunica che la Stazione Appaltante mette a disposizione il file in formato editabile .dcf. Si precisa che la pubblicazione di tale file elaborabile costituisce un'attività di mero supporto documentale per facilitare la redazione dell'offerta da parte dei concorrenti e non rappresenta in alcun modo un obbligo a carico dell'Amministrazione. Il documento sarà a breve disponibile per il download nella sezione "Documentazione di gara" della piattaforma di e-procurement

15/09/2026 16:14
Quesito #17
Poichè non risulta visibile il modello relativo alla domanda di partecipazione e alle dichiarazioni connesse/integrative, nonostante che in un quesito precedente lo stesso era da voi dichiarato già pubblicato tra la documentazione di gara relativa alla busta amministrativa, con la denominazione “Domanda e dichiarazioni integrative”, si chiede gentilmente di indicarci il percorso per reperire tale documentazione.

Si resta in attesa di un vostro gentile riscontro.

Cordiali saluti.




21/09/2026 09:50
Risposta
Si ribadisce quanto già dichiarato nel quesito precedentemente pubblicato che le dichiarazioni da compilare risultano presenti nella sezione busta amministrativa – sezione domanda e dichiarazioni (è un unico file)

16/09/2026 17:53
Quesito #18
Buonasera,
in relazione alle riduzioni delle garanzia provvisoria si chiede se l'indicazione riportata a pag 27 del disciplinare
"In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 106, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:" sia un refuso e di confermare che la riduzione del 50% è applicata alle piccole medie imprese.
Saluti


21/09/2026 09:51
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si precisa che la formulazione del Disciplinare di gara non costituisce un refuso e riflette l'applicazione del quadro normativo vigente in materia di contratti pubblici.

Secondo la legge (art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023), la riduzione della garanzia provvisoria per le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) è pari al 50%. Tale riduzione è di carattere generale e, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario, si applica a condizione che tutti gli operatori economici del raggruppamento posseggano la qualifica di MPMI. Per quanto riguarda invece la certificazione del sistema di qualità (ISO 9001), il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) prevede all'art. 106, comma 8, una riduzione del 30% (e non del 50%, quota che era prevista dal vecchio D.Lgs. 50/2016 e che l'attuale testo del bando ha richiamato al comma 7 come mero rimando al meccanismo delle riduzioni). In conformità alle regole generali dei raggruppamenti e a quanto previsto dalla lex specialis, le riduzioni per le certificazioni di qualità in caso di RTI/Consorzio si ottengono secondo quanto stabilito nel bando: [1, 2]

Lettera a): per i raggruppamenti e consorzi ordinari, la riduzione legata al sistema di qualità si applica solo se il requisito è posseduto da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento stesso.

Lettera b): per i consorzi stabili, la riduzione si applica in base al possesso da parte del consorzio medesimo e/o delle consorziate esecutrici.

Si conferma pertanto l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, le quali risultano perfettamente conformi al dettato normativo del D.Lgs. 36/2023

17/09/2026 11:20
Quesito #19
Buongiorno
“Con riferimento al CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA si chiede se sia possibile avere il file editabile (PRIMUS o STR) utilizzato per la redazione del computo metrico estimativo posto a base di gara;


“Con riferimento al CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA si chiede se il COMPUTO METRICO GLOBALE ESTIMATIVO per “GLOBALE” sia da intendersi “a SOMMARIO del computo” ;“Con riferimento al CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA si chiede se il QUADRO DI RAFFRONTO (QUADRO COMPARATIVO) debba essere redatto comparando i computi metrici o comparando i sommari del computo metrico ed inoltre se comunque lo stesso QUADRO debba essere di carattere estimativo (essendo da inserire nell’offerta economica) o solo quantitativo.
grazie
21/09/2026 09:53
Risposta
In merito ai tre quesiti posti dal concorrente relativamente al contenuto della "Busta C – Offerta Economica", in stretta aderenza a quanto previsto dalle disposizioni della lex specialis, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Richiesta file editabile (PriMus/STR): Si conferma che la Stazione Appaltante mette a disposizione il file del computo metrico estimativo a base di gara in formato editabile .dcf (interoperabile). Si ribadisce che la pubblicazione di tale file elaborabile costituisce un'attività di mero supporto documentale e non rappresenta in alcun modo un obbligo a carico dell'Amministrazione. Il documento sarà disponibile nella sezione "Documentazione di gara".

Interpretazione "Computo Metrico Globale Estimativo": In conformità al punto 5 del Disciplinare di gara, l'elaborato richiesto è il Computo Metrico Globale Estimativo completo, il quale non può intendersi limitato al solo "sommario". Tale documento deve essere tassativamente strutturato e suddiviso dal concorrente nelle seguenti tre macrocategorie:

Opere e Lavorazioni non oggetto di modifiche;

Opere in sostituzione a quelle poste nel progetto a base di gara;

Opere aggiuntive a quelle poste nel progetto a base di gara.
Qualora l'offerta preveda l'introduzione di lavorazioni non precedentemente contemplate, il concorrente dovrà allegare altresì l'Elenco Nuovi Prezzi come previsto al punto 6.

Modalità di redazione del "Quadro di Raffronto (Quadro Comparativo)": In conformità al punto 7 del Disciplinare di gara, il Quadro di Raffronto (Quadro Comparativo) deve essere predisposto mettendo a diretto e analitico confronto le lavorazioni poste a base di gara con quelle effettivamente offerte dal concorrente partecipante. Trattandosi di un elemento costitutivo dell'Offerta Economica, tale quadro deve avere carattere estimativo (oltre che quantitativo) e deve rispecchiare fedelmente i valori economici e le macrocategorie del Computo Metrico Globale Estimativo di cui al punto 5.

17/09/2026 11:35
Quesito #20
Spett.le S.A, a pagina n.42 punto 15.4.2 è espressamente richiesto che: "Il concorrente allega: PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016".
Il PASSOE non è più il documento operativo attuale per i controlli ANAC, pertanto si chiede di chiarire se tale precisazione è un errore materiale di scrittura o stampa.
Cordiali Saluti


21/09/2026 09:53
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si conferma che l'indicazione contenuta a pagina 42, paragrafo 15.4.2 del Disciplinare di gara, relativa all'obbligo di allegazione del PASSOE di cui alla delibera ANAC n. 157/2016, costituisce un mero errore materiale di scrittura/stampa.

17/09/2026 18:21
Quesito #21
Salve,
con la presente per chiedere, cortesemente, per il sub criterio D2.3 se la certificazione PAS 24000:2022 è ritenuta equivalente alla SA 8000 e poi, in caso di RTI, se questa certificazione deve essere posseduta da ogni impresa oppure è sufficiente che sia posseduta da una sola.
Si ringrazia anticipatamente per la risposta.

Cordiali saluti


21/09/2026 09:54
Risposta
Con riferimento al quesito formulato in merito al sub-criterio valutativo D2.3, si forniscono i seguenti chiarimenti in conformità al quadro normativo vigente:

Equivalenza dei titoli: In applicazione del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del D.Lgs. 36/2023, si dà atto del consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, TAR Piemonte, n. 924/2024) che riconosce lo standard PAS 24000:2022 quale titolo tecnicamente ed etiologicamente equivalente alla certificazione SA 8000 in materia di responsabilità sociale d'impresa, purché rilasciato da organismi terzi regolarmente accreditati. È pertanto ammessa la presentazione di tale certificazione ai fini del punteggio premiante.

Regime dei Raggruppamenti (RTI): Trattandosi di un criterio di valutazione dell'offerta tecnica di natura prettamente qualitativa (e non di un requisito minimo di partecipazione a pena di esclusione), ai fini dell'attribuzione del punteggio è sufficiente che la certificazione sia posseduta anche da una sola delle imprese raggruppate o raggruppande.

Si precisa, infine, che l'accertamento definitivo circa la validità formale dell'accreditamento dell'organismo emittente, l'effettiva adeguatezza sostanziale della documentazione prodotta e la conseguente graduazione del punteggio rimangono devolute alla competenza esclusiva e all'insindacabile esame della Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte tecniche.

18/09/2026 12:15
Quesito #22
Buongiorno, in riferimento alla procedura , si chiede conferma che: le buste AMMINISTRAIVA, OFFERTA TECNICA ED OFFERTA ECONIMICA, devono essere contenuta ciascuna un una cartella compressa zip.
Grazie.


21/09/2026 13:02
Risposta
In merito al quesito posto, si conferma che il paragrafo 13 del Disciplinare di Gara ("Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara") disciplina esclusivamente i requisiti formali, i termini perentori di trasmissione telematica e le modalità obbligatorie di sottoscrizione digitale dei documenti, senza prevedere né specificare l’obbligo di inserire le buste (Amministrativa, Tecnica ed Economica) in cartelle compresse in formato .zip.

Come indicato nel medesimo paragrafo 13, per le specifiche modalità di caricamento dei file e per i formati ammessi dal sistema, i concorrenti devono fare riferimento a quanto previsto nel paragrafo “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale gare telematiche”.

Qualora persistano dubbi di natura strettamente tecnica sull'utilizzo della piattaforma o sulla configurazione dei file da allegare, si invita l'operatore economico a rivolgersi direttamente al servizio di assistenza e helpdesk del gestore della piattaforma Tuttogare ai seguenti recapiti:

E-mail: assistenza@tuttogare.it

Telefono: (+39) 02 400 31 280

18/09/2026 17:42
Quesito #23
SI RICHIEDE PER LA PARTECIPAZIONE COME CONSORZIO CON DESIGNATA ESECUTRICE, SE AI FINI DEL PUNTEGGIO PER L' OFFERTA TECNICA PUO' ESSERE UTILIZZATA LA CERTIFICAZIONE PARITA' DI GENERE DELLA CONSORZIATA ESECUTRICE.
IN ATTESA DI VS RISCONTRO SI PONGONO

CORDIALI SALUTI


21/09/2026 13:02
Risposta
In merito al quesito posto, con cui si chiede se ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica possa essere utilizzata la certificazione della parità di genere posseduta esclusivamente dalla consorziata designata come esecutrice, si forniscono i seguenti chiarimenti: In linea e in perfetta conformità con gli orientamenti già espressi da questa Stazione Appaltante in merito ai criteri premiali dell'offerta tecnica, si conferma che:

Natura dei criteri valutativi: Trattandosi di criteri di valutazione dell'offerta tecnica di natura prettamente qualitativa (e non di requisiti minimi di qualificazione richiesti a pena di esclusione per la partecipazione alla gara), ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante previsto nel Macro-criterio D è sufficiente che il requisito o la certificazione siano posseduti anche da una sola delle imprese raggruppate/raggruppande (in caso di RTI) o dalla consorziata designata come esecutrice (in caso di Consorzio).

Estensione del principio premiale: Il possesso della certificazione in capo al singolo componente attivato per l'esecuzione del servizio o dei lavori è considerato idoneo a qualificare l'adeguatezza dell'offerta tecnica dell'intero raggruppamento o consorzio concorrente, riverberando i propri effetti benefici sulla qualità complessiva della commessa.

Si precisa, infine, che l'accertamento definitivo circa la validità formale delle certificazioni prodotte, l'effettiva rispondenza sostanziale della documentazione e la conseguente graduazione o attribuzione del relativo punteggio rimangono devolute alla competenza esclusiva e all'insindacabile esame della Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte tecniche.

20/09/2026 11:42
Quesito #24
Spett.le Stazione Appaltente
si pone il seguente quesito
in caso di Rti i requisiti richiesti nei criterio A PROFESSIONALITÀ, ADEGUATEZZA E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA DEI SIA
A.1.1 Caratteristiche dei servizi analoghi: modalità di espletamento dei servizi svolti, con particolare riferimento alla pianificazione e programmazione delle attività, all’organizzazione, alla definizione e suddivisione del carico di lavoro.
e conseguente A1.2.devono essere posseduti da tutte le componenti del raggruppamento?
cordiali saluti


21/09/2026 13:03
Risposta
In merito al quesito posto, con cui si chiede se i requisiti e le relazioni relativi ai sub-criteri A.1.1 ("Caratteristiche dei servizi analoghi: modalità di espletamento...") e A.1.2 ("Migliore rapporto di affinità...") debbano essere posseduti da tutte le imprese componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), si forniscono i seguenti chiarimenti: Tutti i componenti del raggruppamento temporaneo che assumono la quota di esecuzione delle prestazioni di architettura e ingegneria devono concorrere alla dimostrazione della professionalità richiesta dai criteri valutativi in oggetto. In conformità con il quadro regolamentare della procedura, si specifica che:

Valutazione della struttura operativa: Trattandosi di sub-criteri qualitativi volti ad apprezzare le concrete modalità di espletamento, l'organizzazione e la suddivisione del carico di lavoro, la documentazione tecnica deve dare evidenza delle competenze e dei servizi analoghi di tutte le componenti che andranno effettivamente a comporre il gruppo di lavoro. Ciò garantisce che l'adeguatezza e la professionalità premiate in sede di offerta tecnica siano effettivamente riscontrabili nell'intera compagine esecutrice dei servizi di ingegneria ed architettura (SIA).

Ripartizione delle prestazioni: L'illustrazione delle caratteristiche dei servizi svolti e del rapporto di affinità deve riflettere la reale suddivisione dei compiti all'interno del raggruppamento, attestando che ciascun operatore economico associato o associando possieda il background tecnico-professionale coerente con la parte di prestazione contrattuale assegnata.

Si ribadisce, infine, che l'accertamento circa la validità dei servizi presentati, il loro reale grado di analogia e la conseguente graduazione del punteggio rimangono devolute alla competenza esclusiva e all'insindacabile esame della Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte tecniche.

21/09/2026 10:27
Quesito #25
Buongiorno,
in ottemperanza a quanto indicato dal disciplinare di gara, ai sensi del quale “il termine ultimo per la richiesta di sopralluogo coincide con il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti”, e considerato che la scadenza per la presentazione dei chiarimenti è fissata per il giorno 25.09.2026, con la presente si formula formale richiesta di appuntamento per la presa visione dei luoghi.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro in merito a data e ora della convocazione.
distinti saluti


21/09/2026 13:05
Risposta
In merito alla richiesta di fissazione di un appuntamento per l'espletamento del sopralluogo obbligatorio, si comunica che la stessa non può trovare accoglimento.

In conformità con quanto stabilito nella documentazione di gara, secondo le regole operative del Portale e in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Prevalenza dei termini configurati sulla piattaforma e qualificazione come refuso: Come espressamente indicato nell'apposita sezione della piattaforma telematica Tuttogare, il termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo era fissato per il giorno 18 settembre 2026. La dicitura del Disciplinare che faceva coincidere tale termine con quello dei chiarimenti (25 settembre 2026) costituisce un mero refuso materiale. La giurisprudenza ha chiarito che nelle gare telematiche le indicazioni di sistema e le scadenze configurate sulla piattaforma integrano la lex specialis e vincolano i concorrenti, prevalendo su eventuali contraddizioni interne ai documenti descrittivi (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9154/2023).

Tutela della par condicio e divieto di proroghe tardive: L'eventuale concessione di una finestra straordinaria di sopralluogo a favore di un singolo operatore oltre la data di scadenza generale violerebbe il principio di parità di trattamento dei concorrenti. Sul punto, il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4343/2022 ha ribadito che "la fissazione di un termine per il sopralluogo risponde a precise esigenze di certezza e di parità di trattamento tra i concorrenti; la riapertura dei termini a beneficio di un solo operatore altera l'andamento della procedura e lede la par condicio".

Principio di autoresponsabilità del concorrente: Nelle procedure telematiche l'operatore economico è tenuto a un dovere di diligenza e autoresponsabilità che impone di verificare tempestivamente le scadenze inserite a sistema nel portale e di segnalare immediatamente eventuali discrasie. Come evidenziato dal TAR Lazio, Roma, Sez. III, n. 12543/2024, "il concorrente non può invocare l'affidamento su clausole ambigue o refusi del disciplinare se il portale telematico di e-procurement indicava chiaramente una data di scadenza antecedente, operando in tal caso il principio di autoresponsabilità dell'operatore professionale".

Consentire un accesso tardivo ai luoghi della commessa oltre il termine perentorio del 18 settembre andrebbe a inficiare la regolarità della procedura a danno di tutti gli altri operatori che si sono uniformati alle tempistiche del sistema.

Alla luce di quanto sopra, si conferma l'impossibilità di dar corso alla richiesta di sopralluogo.

21/09/2026 10:30
Quesito #26
Buongiorno, si chiede in riferimento alle schede dei sub criteri: A.2.3 - B.3.3, SUBCRITERIO D,
1) che devono essere caricate nella sezione OFFERTA TECNICA firmate in digitale dall'Operatore economico,
2) le scede Sub criterio A.2.4 , nella stessa deve essere indicato il Gruppo di Lavori di giovani professionisti, in caso di Operato economico che fa riferimento a Progettisti Indicati (in riferimento alla domanda di partecipazione) si chiede la scheda del sub criterio indicato deve essere firmata in digitale sempre solo Dall'operatore economico.
3) la scheda sub criterio A.1.2 PROFESSIONALITA’. ADEGUATEZZA E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA DEI SIA, si chiede la scheda del sub criterio indicato deve essere firmata in digitale sempre solo Dall'operatore economico.
Grazie.


21/09/2026 13:06
Risposta
Si rimanda al riscontro del quesito n. 10 al paragrafo 16 del disciplinare di gara il quale stabilisce quanto segue “… L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1….”

21/09/2026 16:17
Quesito #27
Buonasera, in merito alla risposta al Quesito #22, è stato contattato il numero di telefono indicato. L'assistenza tuttogare ha confermato che l'unico metodo di inserimento delle Buste è comprimerle in una cartella zip, in quanto gli slot di Caricamento escludono la possibilità di aggiungere ulteriori file da allegare.


Pertanto di chiede nuovamente:


1) per la busta Amministrativa come fare a caricare file dell'impresa Mandante (firmati in digitale) ed i file dell'impresa che fornisce Avvalimento (firmati in digitale).


2)per la busta Offerta economica come fare a caricare le schede dei Sub criteri e i documenti richiesti al punto 16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA del disciplinare di gara.


3)per la busta Offerta Economica come fare ad allegare il modello offerta economica, offerta tempo e il COMPUTO METRICO GLOBALE ESTIMATIVO, ELENCO NUOVI PREZZI, ed il QUADRO DI RAFFRONTRO .


Si chiede cortesemente di chiarire come fare per caricare le buste.


23/09/2026 11:09
Risposta
In merito al quesito posto, si conferma che il paragrafo 13 del Disciplinare di Gara ("Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara") disciplina esclusivamente i requisiti formali, i termini perentori di trasmissione telematica e le modalità obbligatorie di sottoscrizione digitale dei documenti, senza imporre specifiche restrizioni tecniche sul caricamento dei file. Tuttavia, al fine di superare i limiti strutturali di capienza degli slot di caricamento presenti sulla piattaforma TuttoGare e consentire il corretto inserimento di tutta la documentazione richiesta, si autorizzano i concorrenti a raggruppare e trasmettere i file relativi alla Busta Amministrativa, alla Busta Tecnica e alla Busta Economica all'interno di cartelle compresse in formato .zip. Si raccomanda e si precisa che l'utilizzo della cartella compressa costituisce una mera modalità di caricamento telematico: pertanto, ai fini della validità dell'offerta, ogni singolo file inserito all'interno delle cartelle .zip dovrà tassativamente mantenere la propria firma digitale valida (in formato.p7m o .pdf firmato digitalmente), secondo quanto previsto dalla lex specialis.

21/09/2026 16:22
Quesito #28
Buonasera in riferimento alla SCHEDA SINTETICA SUBCRITERIO B.2.1, si chiede di allega alla scheda l’impegno a stipulare fidejussione a prima escussione del valore di 20.000,00 euro per ogni anno di manutenzione offerto.
Si chiede se tale impegno deve essere reso con Dichiarazione dell'operatore Economico oppure da compagnia Assicurativa.
Cordiali Saluti.


23/09/2026 11:10
Risposta
In merito al quesito posto, si precisa che l'"impegno a stipulare una fideiussione a prima escussione" del valore di 20.000,00 euro per ciascun anno di manutenzione offerto [1] non può essere assolto tramite una dichiarazione unilaterale dell’operatore economico concorrente. Trattandosi di una garanzia finanziaria a supporto della serietà e dell'adempimento della proposta manutentiva migliorativa, tale impegno deve tassativamente essere rilasciato da un soggetto terzo abilitato, ossia da una Compagnia Assicurativa, da un Istituto Bancario o da un intermediario finanziario autorizzato ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. L'attestazione del garante dovrà confermare la propria formale disponibilità a rilasciare la polizza definitiva in caso di aggiudicazione dell'appalto, commisurata all'importo complessivo degli anni offerti (es. 20.000,00 euro per 5 anni di manutenzione ordinaria = impegno della compagnia pari a 100.000,00 euro). Si ribadisce che, come previsto dal Disciplinare di gara a pagina 60, il suddetto documento deve essere inserito tassativamente all'interno della Busta B – Offerta Tecnica. La mancata produzione dell'impegno da parte del garante o il suo inserimento in una busta differente comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) per il criterio in oggetto.

22/09/2026 10:33
Quesito #29
Buongiorno,
lo scrivente O.E. intende sottoporvi i seguenti quesiti:
QUESITO N. 1
In relazione all’elaborato “Relazione sulle interferenze”, si chiede di confermare che la risoluzione delle interferenze N. 6 e N. 13 saranno a carico del comune di Acerra e non ricompresa nel presente appalto.
QUESITO N. 2
In relazione all’elaborato “Relazione sulle interferenze”, si chiede di indicare chiaramente quali sono le interferenze di cui l’appaltatore, e quindi il progetto esecutivo, si deve fare carico e quali siano i limiti di batteria.
QUESITO N. 3
Si prega di fornire le prescrizioni intervenute da parte degli Enti interferiti delle quali tener conto nell’ambito della stesura del progetto esecutivo ed in fase di esecuzione.
QUESITO N. 4
Si chiede di confermare che eventuali risoluzioni di interferenze non prevedibili e non riportati nei computi a base gara saranno eseguite a carico dell’Ente interferito e non costituiranno alcun onere per l’offerente.
QUESITO N. 5
Si chiede di confermare che il Piano di monitoraggio ambientale ed i relativi oneri di attuazione siano esclusi dall’oggetto dell’appalto in quanto tali oneri non risultano riportati negli atti di gara ne risultano allegate prescrizioni in merito.
QUESITO N. 6
Con riferimento al criterio B2.1, si chiedono delucidazione in merito alla formula riportata alla pagina 64 del Disciplinare, ed in particolare si chiede di confermare che i punteggi riportati nella tabella a pagina 62 siano da sommare a quello relativo al numero di anni offerti.
Restando in attesa di un cortese riscontro in merito, ringraziando anticipatamente, si porgono
Distinti saluti
Consorzio Stabile del Mediterraneo S.c.ar.l.


25/09/2026 12:40
Risposta
Riscontro ai quesiti n. 1, 2, 3, 4 e 5: Con riferimento ai quesiti formulati, si precisa preliminarmente che l’affidamento in oggetto è configurato quale appalto integrato, comprendente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. La documentazione posta a base di gara, ivi compresi gli elaborati progettuali del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e la relativa documentazione sulle interferenze, costituisce il riferimento tecnico per la formulazione dell’offerta e per lo sviluppo della successiva progettazione esecutiva. In tale contesto, le interferenze individuate negli elaborati posti a base di gara, nonché le eventuali ulteriori interferenze o criticità che dovessero essere accertate mediante gli approfondimenti propri della progettazione esecutiva, dovranno essere verificate, approfondite e puntualmente disciplinate nell’ambito della progettazione esecutiva, anche attraverso il necessario coordinamento con gli Enti e i soggetti interferiti e con le Amministrazioni competenti. La relativa qualificazione, le modalità di risoluzione, le competenze dei soggetti interessati e gli eventuali limiti operativi saranno oggetto di verifica e definizione nell'ambito della progettazione esecutiva, sulla base degli elaborati del PFTE, della documentazione di gara e degli eventuali atti e prescrizioni degli Enti competenti. Parimenti, non è possibile individuare, in termini generali e astratti, ulteriori “limiti di batteria” rispetto a quelli risultanti dagli elaborati progettuali posti a base di gara. L’aggiudicatario dovrà pertanto sviluppare la progettazione esecutiva sulla base dell’intero quadro conoscitivo e progettuale reso disponibile dalla Stazione Appaltante, verificandone la coerenza con lo stato dei luoghi e con le prescrizioni degli Enti competenti. Con riferimento alle prescrizioni degli Enti interferiti, si precisa che tutte le prescrizioni formalmente intervenute e pertinenti all’intervento, risultanti dagli atti della procedura, dalla documentazione tecnica posta a base di gara e dagli atti della Conferenza dei Servizi, dovranno essere recepite nella progettazione esecutiva e, per quanto di competenza, nella fase esecutiva. Al riguardo, il Disciplinare precisa espressamente che, trattandosi di appalto integrato, l’aggiudicatario, nella fase di redazione della progettazione esecutiva, dovrà recepire le indicazioni che perverranno dalla Conferenza dei Servizi e che il PFTE potrà essere oggetto di richieste di modifica e integrazione da parte della medesima Conferenza, delle quali l’affidatario dovrà tenere conto nell’ambito della progettazione. Ne consegue che l’eventuale mancata esplicitazione, negli elaborati posti a base di gara, di una specifica modalità di risoluzione di una interferenza non può essere assunta quale conferma della sua esclusione dall’oggetto dell’appalto, dovendo la relativa disciplina essere verificata e sviluppata nell’ambito della progettazione esecutiva, nel rispetto della documentazione di gara e degli atti degli Enti competenti. Quanto alla richiesta di confermare che eventuali interferenze non prevedibili e non riportate nei computi a base di gara siano automaticamente poste a carico dell’Ente interferito e senza alcun onere per l’aggiudicatario, non si conferma tale automatismo. La ripartizione delle competenze e degli eventuali oneri dovrà essere determinata sulla base della natura dell’interferenza, della sua effettiva riconducibilità all’intervento, della documentazione contrattuale e progettuale e degli atti degli Enti competenti, senza che il presente chiarimento possa costituire preventiva assunzione di oneri da parte della Stazione Appaltante. Si richiama, inoltre, quanto previsto dal Disciplinare in ordine alla dichiarazione del concorrente di aver tenuto conto, ai fini della formulazione dell’offerta, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di incidere sulla prestazione e sulla determinazione dell’offerta, nonché di aver preso visione dei luoghi e di accettare senza condizione o riserva le disposizioni della documentazione di gara. Con riferimento, infine, al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) e ai relativi oneri, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di una preventiva e generale esclusione degli stessi dall’oggetto dell’appalto per il solo fatto che non siano espressamente individuati nel quesito o in uno specifico computo metrico. Gli aspetti ambientali dovranno essere verificati e sviluppati nell’ambito della progettazione esecutiva, sulla base degli elaborati del PFTE, delle prescrizioni progettuali e degli eventuali provvedimenti e prescrizioni degli Enti competenti. Pertanto, il presente chiarimento non costituisce né può essere interpretato quale esclusione preventiva di specifiche prestazioni, attività, verifiche, adempimenti o oneri che risultino dovuti in relazione alla documentazione di gara, agli elaborati del PFTE, alle prescrizioni degli Enti competenti, agli atti della Conferenza dei Servizi o alla normativa applicabile. Resta fermo che la progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata dall’aggiudicatario in coerenza con il PFTE posto a base di gara e con tutte le prescrizioni e indicazioni che risulteranno applicabili, assumendo a riferimento l’intero quadro progettuale e conoscitivo disponibile. Il presente riscontro deve pertanto intendersi quale chiarimento interpretativo della documentazione di gara, senza introdurre modifiche, integrazioni o limitazioni alle prestazioni oggetto dell’affidamento, né comportare il riconoscimento anticipato di maggiori oneri o compensi in favore dell’aggiudicatario.

Quesito n. 6 – Criterio B.2.1 – Manutenzione ordinaria post collaudo

Con riferimento al criterio B.2.1, si precisa che il Disciplinare, a pag. 64, prevede che il relativo punteggio sia determinato considerando congiuntamente:

§ AMi, corrispondente agli anni di manutenzione ordinaria post collaudo offerti dal concorrente, fino ad un massimo di 5 anni;

§ QMi, corrispondente alla valutazione qualitativa delle operazioni di manutenzione ordinaria proposte, secondo il metodo aggregativo-compensatore e i criteri e coefficienti indicati nel Disciplinare.

La formula riportata a pag. 64 espone l'espressione P (A.2.3)i = AMi + QMi. Pertanto, ai fini del chiarimento richiesto, si conferma che le due componenti concorrono alla determinazione del punteggio del sub criterio B.2.1, secondo la formulazione espressamente riportata nel Disciplinare.

Resta fermo che il punteggio così determinato è ricompreso nel relativo peso/sub-peso attribuito al sub criterio B.2.1 e non comporta l'attribuzione di punteggi ulteriori rispetto al punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica. Il riferimento al termine “prodotto”, contenuto nel periodo introduttivo di pag. 64, deve essere letto unitamente all'espressione matematica immediatamente successiva, che riporta AMi + QMi. Si precisa, inoltre, che la componente QMi è soggetta alle modalità di valutazione e ai coefficienti previsti dal Disciplinare per la parte qualitativa, mentre la componente AMi è riferita esclusivamente agli anni di manutenzione offerti, nel limite massimo di 5 anni. Resta in ogni caso invariato il quadro complessivo dei pesi e dei punteggi stabiliti dal Disciplinare per l'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica.

22/09/2026 10:43
Quesito #30
Spett.le Stazione Appaltante,
si pone il seguente quesito:
A pagina 45 del Disciplinare di gara, capitolo 16, punto b) del punto a), si fa riferimento a un modello allegato al Disciplinare stesso, sulla base del quale dovrebbe essere redatta la scheda sintetica richiesta ai fini del criterio di valutazione A1.

Si segnala che tale modello non risulta reperibile tra gli allegati messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si chiede pertanto cortesemente di voler pubblicare il suddetto modello, al fine di consentire ai concorrenti la corretta predisposizione della documentazione richiesta.

Grazie


25/09/2026 12:41
Risposta
In riferimento al quesito formulato, si precisa che tutti i modelli da compilare ai fini della predisposizione della documentazione richiesta per l’offerta tecnica sono disponibili nella specifica sezione della piattaforma telematica dedicata alla Busta Tecnica. Pertanto, i concorrenti dovranno fare riferimento ai modelli resi disponibili nella già menzionata sezione della piattaforma e utilizzarli per la predisposizione della documentazione richiesta, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti dimensionali stabiliti dal Disciplinare di gara. Resta fermo quanto previsto dal Disciplinare di gara in ordine ai contenuti, alle modalità di presentazione e ai limiti della documentazione costituente l’offerta tecnica.

22/09/2026 11:27
Quesito #31
Oggetto: Richiesta proroga scadenza termine presentazione offerta.
Buongiorno,
con la presente, si presenta formale istanza di proroga del termine per la presentazione delle offerte per le ragioni che si vanno qui di seguito ad illustrare:
• Vista la complessità, l’importanza, l’articolazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
• Viste le diverse competenze necessarie per allestire un’organizzazione idonea ed efficiente per poter garantire, in caso di aggiudicazione, il raggiungimento di tutti gli obbiettivi illustrati nella documentazione di gara;
• Vista la necessità di predisporre un’articolata ed esaustiva offerta tecnica ed una congruente offerta economica;
• Vista l’opportunità di organizzare la compagine di imprese più idonea a rispondere alle richieste dell’Ente in considerazione delle diverse componenti del servizio da fornire.
Tanto visto e considerato, riteniamo opportuno e necessario poter disporre di un ulteriore periodo per la presentazione delle offerte congruo per l’importanza e la complessità dell’appalto.
Rappresentiamo pertanto la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista del 5 Ottobre 2026.
Certi che avrete compreso la motivazione della presente richiesta, rimaniamo in attesa di Vostro cortese riscontro.
Distinti saluti
Consorzio Stabile del Mediterraneo S.c.ar.l.


25/09/2026 12:42
Risposta
In riferimento alla richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte, si comunica che non è possibile accogliere la richiesta di differimento del termine di scadenza della procedura. Si precisa che i termini previsti per la presentazione delle offerte sono stati stabiliti dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle disposizioni applicabili e dei termini previsti per la procedura di gara, tenuto conto della data di pubblicazione della documentazione di gara e della complessiva programmazione dell’intervento. Si evidenzia, inoltre, che l’intervento è assistito da uno specifico finanziamento con termini temporali stringenti per la realizzazione dell’operazione, che impongono alla Stazione Appaltante il rispetto della tempistica programmata e delle relative scadenze. Un differimento del termine di presentazione delle offerte, oltre a incidere sulla tempistica complessiva della procedura, determinerebbe conseguenti riflessi sulle successive fasi di affidamento, progettazione e realizzazione dell’intervento, non risultando pertanto compatibile con le esigenze temporali connesse al finanziamento concesso. Le motivazioni rappresentate nella richiesta, pur prendendo atto della complessità e dell’articolazione dell’appalto, non risultano tali da consentire una modifica del termine di scadenza già fissato, anche in considerazione dei vincoli temporali sopra richiamati. Pertanto, il termine per la presentazione delle offerte resta confermato al 5 ottobre 2026, senza proroga, e i concorrenti sono tenuti a rispettare le modalità e le scadenze indicate nella documentazione di gara e nella piattaforma telematica.

22/09/2026 15:28
Quesito #32
Spett.le Stazione Appaltente
fermo restando che i requisiti richiesti nei criterio A PROFESSIONALITÀ, ADEGUATEZZA E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA DEI SIA
A.1.1 Caratteristiche dei servizi analoghi: modalità di espletamento dei servizi svolti, con particolare riferimento alla pianificazione e programmazione delle attività, all’organizzazione, alla definizione e suddivisione del carico di lavoro.
e conseguente A1.2.devono essere posseduti dai professionisti progettisti, si richiede se tale richiesta è solo per i progettisti del servizio e se in qualche modo le imprese esecutrice devono possedere analoghi requisiti di esecuzioni lavori similari.
cordiali saluti



25/09/2026 12:44
Risposta
Si rimanda al riscontro del quesito n. 24

22/09/2026 16:46
Quesito #33
Buon pomeriggio, si chiede se è possibile applicare, oltra la riduzione del 50% come PMI, le ulteriori riduzioni in caso di possesso delle certificazioni riportati nell'Allegato II.13 del Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) come previsto dall'articolo 106, comma 8, ed in caso affermativo a che percentuale di riduzione danno diritto. Inoltre si chiede se sia possibile l'ulteriore riduzione riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti, quando l’operatore economico presenti una fideiussione emessa e firmata digitalmente che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dello stesso art. 106, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell’emittente.

Grazie


25/09/2026 12:46
Risposta
In riferimento al quesito formulato, si precisa che le riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria trovano applicazione nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, nel testo vigente, e in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

In particolare, fermo restando il possesso e la corretta documentazione dei relativi requisiti:

· la riduzione del 50% è prevista per le micro, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese; tale riduzione non è cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità;

· è prevista una ulteriore riduzione del 10%, cumulabile con le precedenti secondo le modalità stabilite dall’art. 106, comma 8, qualora la fideiussione sia emessa e firmata digitalmente e sia gestita mediante piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell’emittente;

· è inoltre prevista una riduzione fino ad un massimo del 20% per il possesso di una o più delle certificazioni o dei marchi individuati tra quelli previsti dall’Allegato II.13 al Codice, nella misura eventualmente stabilita dai documenti di gara, e comunque entro il limite massimo previsto dalla disposizione normativa.

Le riduzioni sopra indicate, ove spettanti, sono cumulabili secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 8, del Codice. In caso di cumulo, la riduzione successiva viene calcolata sull’importo della garanzia risultante dall’applicazione della riduzione precedente e non sull’importo originario.

Pertanto, il possesso dello status di PMI non preclude l’applicazione delle ulteriori riduzioni previste dalla vigente disciplina, purché ricorrano i relativi presupposti e gli stessi siano debitamente dichiarati e documentati in sede di offerta, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Con specifico riferimento alle certificazioni e ai marchi di cui all’Allegato II.13, si precisa che l’eventuale riduzione è riconoscibile nei limiti e alle condizioni individuate dall’art. 106, comma 8, e dai documenti di gara, senza che il mero possesso di una certificazione o di un marchio non individuato nella documentazione di gara possa determinare automaticamente l’applicazione della relativa riduzione.

La Stazione Appaltante procederà alle verifiche sul possesso delle condizioni dichiarate secondo quanto previsto dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

Resta fermo quanto previsto dal Disciplinare in ordine alla necessità di presentare idonea e puntuale dichiarazione degli elementi necessari alla verifica delle condizioni che danno titolo alle riduzioni della garanzia.

22/09/2026 16:51
Quesito #34
In riferimento alla polizza provvisoria necessaria alla partecipazione, si chiede se l'importo garantito possa essere ridotto, oltre che del 30% per il possesso della certificazione ISO 9001, anche del 20% per il possesso della certificazione ISO 14001.

In attesa di cortese riscontro, cordiali saluti.


25/09/2026 12:46
Risposta
Ai sensi dell’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, le ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria, fino alla misura massima del 20%, sono riconoscibili esclusivamente per le certificazioni e i marchi individuati nell’Allegato II.13 e nei limiti e alle condizioni previsti dalla medesima disposizione e dalla documentazione di gara.

22/09/2026 17:56
Quesito #35
Spett.le Stazione Appaltante
in riferimento a quanto richiesto nel disciplinare di gara a pag.60 MACROCRITERIO “C” dove recita “………Il Concorrente è tenuto……….con particolare riferimento alla risoluzione delle problematiche relative alla gestione delle terre e delle rocce da scavo"
si richiedeno chiarimenti relativamente al significato e/o cosa si intenda nello specifico
cordiali saluti







25/09/2026 12:47
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa che il riferimento alla “gestione delle terre e delle rocce da scavo”, contenuto nell’ambito del Macro criterio C del Disciplinare di gara, deve essere inteso quale elemento di valutazione delle soluzioni e delle modalità operative che il concorrente intenderà illustrare nell’ambito della propria offerta tecnica, con particolare riguardo alla gestione delle relative problematiche. Le proposte dovranno essere formulate in coerenza con le previsioni del PFTE, con la documentazione posta a base di gara e con la normativa vigente in materia. Considerato che tale elemento costituisce oggetto di specifica valutazione dell’offerta tecnica, non si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni di dettaglio, demandandosi al concorrente la definizione e l’articolazione delle soluzioni proposte, nell’ambito della propria autonomia progettuale e tecnica e nel rispetto delle prescrizioni della lex specialis. Tale impostazione risulta altresì coerente con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di valutazione delle offerte tecniche e di discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, nonché con il principio secondo cui i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non possono determinare un’integrazione o una modificazione della lex specialis di gara.

23/09/2026 11:41
Quesito #36
Buongiorno,
Con riferimento al CRITERIO B.3 – Metodologie organizzative e professionali si chiede se la strutturazione del gruppo di commessa deve essere anche nominativa o solo per ruolo, se occorre obbligatoriamente inserire anche i relativi curricula e se occorre anche presentare il relativo organigramma con la grafica “a celle”.

grazie


28/09/2026 09:17
Risposta
Si conferma che la strutturazione del gruppo di commessa nell'ambito dell'offerta tecnica deve rivestire carattere obbligatoriamente nominativo ed essere corredata dai relativi curricula in forma sintetica. Il disciplinare prescrive infatti l'esplicita indicazione dei ruoli e dei singoli professionisti deputati all'espletamento materiale delle prestazioni, finalizzata a consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione del livello di multidisciplinarità e di esperienza del team proposto. Sotto il profilo della rappresentazione visiva, sussiste l'obbligo di allegare un organigramma aziendale/di commessa, ancorché il documento non imponga alcun vincolo grafico vincolante, quale la struttura "a celle"; resta pertanto nella facoltà del concorrente la scelta del layout, purché lo stesso illustri con assoluta chiarezza la composizione del gruppo, le specifiche funzioni assegnate e le linee di interazione e collegamento con la stazione appaltante.

23/09/2026 12:12
Quesito #37
Buongiorno, in riferimento al caricamento dell'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA, si evidenzia l'impossibilità di caricare le buste in quanto il sistema genera dei file da compilare (come in allegato). Si chiede di chiarire se dopo la compilazione degli stessi sarà possibile caricare le offerte .
Cordiali saluti.


28/09/2026 09:18
Risposta
si rimanda al riscontro del quesito n. 22 “Qualora persistano dubbi di natura strettamente tecnica sull'utilizzo della piattaforma o sulla configurazione dei file da allegare, si invita l'operatore economico a rivolgersi direttamente al servizio di assistenza e helpdesk del gestore della piattaforma Tuttogare ai seguenti recapiti: E-mail: assistenza@tuttogare.it Telefono: (+39) 02 400 31 280

23/09/2026 13:58
Quesito #38
Buongiorno
Con riferimento all’OFFERTA TECNICA PUNTO 16.LETT.b si chiede dove si trovi o si possa scaricare IL MODELLO della SCHEDA TECNICA da redigere per i n.3 servizi di ingegneria.
grazie


28/09/2026 09:18
Risposta
In merito alla richiesta di chiarimenti relativa al reperimento del modello per la redazione della n. 3 schede per i servizi di ingegneria, previste dal Paragrafo 16, Lettera b) del disciplinare di gara, si comunica che il modello della scheda sintetica è già inserito ed è direttamente accessibile e scaricabile all'interno della piattaforma di e-procurement, all'interno della sezione dedicata alla composizione della Busta B - Offerta Tecnica.

23/09/2026 15:31
Quesito #39
Spett.le Stazione Appaltante
Con riferimento al par. 16 “Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica” del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire la modalità operativa di caricamento sulla piattaforma telematica della documentazione costituente l'offerta tecnica.

Il citato paragrafo prevede infatti che la Busta Tecnica contenga, tra l'altro, le relazioni descrittive, le schede relative ai servizi presentati, il sommario delle proposte migliorative, gli elaborati grafici, il computo metrico senza prezzi, il sommario del computo metrico senza prezzi, il quadro di raffronto senza prezzi e le schede sintetiche relative ai sub-criteri indicati nel Disciplinare.

Il medesimo paragrafo stabilisce inoltre che “la documentazione, allegata all'offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente con le stesse modalità previste per l'offerta tecnica”.

Accedendo, tuttavia, alla sezione “Busta Tecnica” della piattaforma, risulta disponibile la funzione “Genera documento offerta”; nella successiva schermata di compilazione non risulta visibile una funzione o un campo per l'upload degli ulteriori documenti ed elaborati tecnici richiesti dal par. 16.

Si chiede pertanto di indicare in quale sezione e con quale modalità debbano essere caricati sulla piattaforma tutti i documenti e gli elaborati costituenti l'offerta tecnica previsti dal par. 16 del Disciplinare, specificando, ove necessario, se gli stessi debbano essere caricati singolarmente, riuniti in un unico file/archivio o secondo altra modalità.

Si chiede altresì di confermare la procedura da seguire per il documento prodotto mediante la funzione “Genera documento offerta”, con particolare riferimento alla sua sottoscrizione digitale e al successivo caricamento sulla piattaforma, nonché al rapporto tra tale documento e gli ulteriori elaborati costituenti l'offerta tecnica.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro.
Distinti saluti


28/09/2026 09:19
Risposta
si rimanda al riscontro del quesito n. 22 “Qualora persistano dubbi di natura strettamente tecnica sull'utilizzo della piattaforma o sulla configurazione dei file da allegare, si invita l'operatore economico a rivolgersi direttamente al servizio di assistenza e helpdesk del gestore della piattaforma Tuttogare ai seguenti recapiti: E-mail: assistenza@tuttogare.it Telefono: (+39) 02 400 31 280

24/09/2026 10:16
Quesito #40
Buongiorno,


in relazione al criterio B.1.2: Proposte di soluzioni migliorative di quanto progettato nell’ambito degli interventi viabilistici e stradali di accesso alle aree oltre che di recupero ambientale, con riferimento ai componenti infrastrutturali e di finitura ed in particolare all’accesso alla viabilità dell’area ASI di Acerra, si chiede di chiarire, considerato che nel computo metrico non risultano voci di pacchetti stradali descritti nel progetto e che la viabilità di accesso al nuovo polo logistico, relativa alle interferenze sarà realizzata dal comune di Acerra, che le soluzioni migliorative, per quanto possibile, si riferiscano a miglioramento della progettazione anche su viabilità da realizzare esclusa dall’appalto. Ne deriva che il quadro di raffronto relativo a tali migliorie non sarà riportato in quanto escluso dall’appalto.


In relazione a quanto sopra, considerato che la risposta ha un’incidenza importante nella composizione dell’offerta tecnica, si chiede cortesemente un’adeguata proroga ai termini di scadenza della gara.


Restando in attesa di un cortese riscontro in merito, ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.


28/09/2026 09:20
Risposta
Si rimanda al riscontro del quesito n. 29 e del quesito n. 31.

24/09/2026 11:11
Quesito #41
Salve,
nel CME .dcf (PRIMUS) messo a disposizione sono saltati i raggruppatori. Non è possibile intervenire sul computo, previa riorganizzazione complessiva del CME per allinearlo alla struttura presente nel CME a base gara.
Si richiede, cortesemente, file con raggruppatori.
Si ringrazia anticipatamente.
Cordiali saluti


28/09/2026 09:21
Risposta
Si rimanda al riscontro del quesito n. 16.

24/09/2026 12:50
Quesito #42
Salve,
Con riferimento al par. 16 – Contenuto della Busta B – Offerta Tecnica, si rileva che il Disciplinare prevede la presentazione di una “scheda sintetica redatta secondo il modello allegato al presente disciplinare” e richiede, altresì, la produzione delle schede sintetiche relative ai sub-criteri A.2.3, A.2.4, B.2.1 e B.3.3.

Si evidenzia, inoltre, che al par. 2.1 del Disciplinare le “Schede sintetiche per la presentazione dell’offerta tecnica” sono espressamente individuate al punto 7) tra i documenti di gara.

Non risultando tali modelli presenti tra la documentazione attualmente disponibile sulla piattaforma, si chiede cortesemente di indicare dove gli stessi siano reperibili ovvero di procedere alla relativa pubblicazione.
Si ringrazia anticipatamente
Cordiali saluti


28/09/2026 09:21
Risposta
In merito alla richiesta di chiarimenti relativa al reperimento del modello delle schede sintetiche relative ai sub-criteri A.2.3, A.2.4, B.2.1 e B.3.3, previste dal Paragrafo 16, Lettera b) del disciplinare di gara, si comunica che i modelli delle schede sintetiche sono inseriti è direttamente accessibili e scaricabili all'interno della piattaforma di e-procurement, all'interno della sezione dedicata alla composizione della Busta B - Offerta Tecnica.

25/09/2026 09:49
Quesito #43
Buongiorno,
si formulano di seguito i seguenti chiarimenti:

CHIARIMENTO 1 – Sub Criterio B.1.2


Con riferimento al sub-criterio B.1.2, si chiede di confermare che possano essere considerate ammissibili come proposte migliorative anche soluzioni riferite ad aree, opere o elementi, funzionalmente connessi all’intervento, già rappresentati negli elaborati del PFTE, ma indicati negli elaborati come “esclusi dall’appalto”.



CHIARIMENTO 2 – Conferenza dei Servizi

Con riferimento a quanto previsto nelle Premesse del Disciplinare circa l’obbligo dell’aggiudicatario di recepire, in fase di progettazione esecutiva, le eventuali prescrizioni derivanti dalla Conferenza dei Servizi, si chiede di chiarire se le prestazioni professionali relative ad eventuali modifiche, integrazioni o nuove opere conseguenti a tali prescrizioni debbano intendersi ricomprese nelle parcelle di progettazione esecutiva previste a base di gara o possano essere oggetto di specifico riconoscimento aggiuntivo, non essendo possibile prevedere gli oneri in fase di offerta.




28/09/2026 09:22
Risposta
CHIARIMENTO 1 – Sub-criterio B.1.2: Si conferma che l'ammissibilità, la pertinenza e il merito tecnico di qualsiasi soluzione migliorativa proposta dal concorrente — ivi incluse quelle riferite ad aree o elementi contrassegnati come "esclusi dall'appalto" ma funzionalmente connessi all'intervento — sono interamente rimessi alla valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice. Il sub-criterio B.1.2. Sarà pertanto esclusivo compito dell'organo collegiale, in sede di valutazione delle offerte tecniche, apprezzare il valore e la convenienza delle proposte presentate, giudicandone l'efficacia rispetto agli obiettivi complessivi dell'opera.

CHIARIMENTO 2 – Conferenza dei Servizi e Oneri di Progettazione: Si conferma che le prestazioni professionali relative a modifiche, integrazioni o rielaborazioni della progettazione derivanti dalle prescrizioni della Conferenza dei Servizi devono intendersi integralmente ricomprese nell'importo posto a base di gara per la progettazione esecutiva, senza alcun diritto a compensi aggiuntivi. Come tassativamente previsto dal Paragrafo 1 (Premesse) del disciplinare di gara, l'adeguamento del progetto è a totale carico dell'affidatario ("l'affidatario dovrà farsi carico delle modifiche da apportare alla progettazione") e l'operatore economico solleva la Stazione Appaltante non avendo diritto ad alcun riconoscimento economico supplementare.

25/09/2026 10:09
Quesito #44
Buongiorno con la presente si richiede il seguente chiarimento :
Al fine di consentire agli operatori economici una corretta, completa e consapevole formulazione dell’offerta tecnica ed economica, si chiede alla Stazione Appaltante di voler rendere disponibili e pubblicare, tra gli atti di gara, il provvedimento di validazione del PFTE, nonché tutti gli eventuali pareri, nulla osta e autorizzazioni acquisiti dagli Enti competenti in relazione al progetto.


Si chiede, altresì, qualora la Conferenza di Servizi sia stata già espletata o avviata, la pubblicazione della relativa documentazione, comprensiva dell’esito conclusivo.


Qualora la suddetta documentazione non sia ancora disponibile, si chiede di voler indicare lo stato dell’iter di validazione e autorizzazione del PFTE e le tempistiche previste per la relativa acquisizione e messa a disposizione dei concorrenti.

Saluti


28/09/2026 09:23
Risposta
In ordine all’istanza di chiarimento e di integrazione documentale afferente al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) posto a base di gara, si comunica che tutti gli atti ufficiali e la documentazione di gara sono capillarmente consultabili e accessibili per il download all'interno della sezione pubblica della piattaforma telematica di e-procurement. A parziale integrazione di quanto già reso disponibile, si provvede in allegato al presente riscontro alla pubblicazione del verbale di verifica del PFTE. Per quanto concerne il correlato iter autorizzativo, si precisa che la Conferenza dei Servizi risulta regolarmente avviata ed è tuttora in corso di espletamento. Al riguardo, si ribadisce che la presente procedura d'appalto è integralmente ed esclusivamente regolata dalla lex specialis, la quale definisce in modo tassativo e insindacabile l'allocazione del rischio contrattuale.

25/09/2026 10:40
Quesito #45
Si formula il seguente chiarimento:

In riferimento al contenuto della Busta C -Offerta Economica e più specificatamente per i punti 5) – 6) – e 7) (Computo metrico Globale Estimativo, Elenco Nuovi prezzi e Quadro di raffronto) i prezzi unitari e i relativi importi devono essere espressi applicando il ribasso offerto dal concorrente e/o applicando i prezzi e i relativi importi al lordo e quindi di tariffa?


28/09/2026 09:24
Risposta
In ordine all'istanza di chiarimento formulata in merito alle modalità di redazione degli allegati all'offerta economica di cui al Paragrafo 17, punti 5), 6) e 7) (Computo Metrico Globale Estimativo, Elenco Nuovi Prezzi e Quadro di Raffronto), si precisa che i prezzi unitari e i relativi importi complessivi indicati nei suddetti elaborati devono essere espressi applicando il ribasso percentuale offerto dal concorrente (prezzi netti).

25/09/2026 11:11
Quesito #46
Salve, la scrivente Impresa è in possesso di Cat.SOA OG3 VI, pertanto chiede se è possibile partecipare a tale procedura in ATI con ulteriore Impresa dotata di Cat. OG3 V e subappaltare la Cat. OS29 al 100%.
Saluti


28/09/2026 09:24
Risposta
Si rimanda al riscontro del quesito n. 1

25/09/2026 11:46
Quesito #47
Con riferimento alla documentazione da predisporre per la presentazione dell’offerta tecnica, si segnala che, tra i documenti di gara disponibili, non risultano reperibili i seguenti modelli/documenti richiamati dal Disciplinare:


le Schede sintetiche relative ai servizi presentati nell’ambito del criterio A.1, per le quali il Disciplinare indica di utilizzare il modello allegato;le Schede sintetiche relative ai sub-criteri A.2.3, A.2.4, B.2.1 e B.3.3, anch’esse richiamate tra i modelli allegati.


Si chiede pertanto di voler mettere a disposizione i suddetti modelli o, in alternativa, di confermare che gli stessi non debbano essere predisposti mediante specifico format.



Si chiede inoltre di chiarire quanto segue in merito alle certificazioni richieste nell’offerta tecnica:


con riferimento alla certificazione di parità di genere, richiamata nella FAQ n. 23, si chiede di confermare:se la stessa debba essere allegata alla documentazione di gara;in quale sezione/busta o documento debba essere inserita;a quale soggetto debba essere riferita, ossia se debba essere posseduta dai progettisti indicati, dal Consorzio/impresa esecutrice;con riferimento alle certificazioni richieste al sub-criterio B.2.3 (ISO 9001), si chiede di confermare se le stesse debbano essere riferite ai progettisti indicati;con riferimento alle certificazioni richieste al sub-criterio B.3.3, si chiede di confermare se le stesse debbano essere riferite al Consorzio/impresa esecutrice;più in generale, si chiede di chiarire se, qualora la documentazione di gara richieda il possesso di specifiche certificazioni da parte dei progettisti indicati e/o dell’impresa/Consorzio, tali certificazioni debbano essere possedute:da tutti i soggetti appartenenti alla rispettiva compagine (tutti i progettisti indicati e/o tutti i componenti del Consorzio/Raggruppamento);ovvero sia sufficiente che la certificazione sia posseduta da uno dei soggetti della rispettiva compagine.




IN ATTESA DI VS CELERE RISCONTRO VI PORGIAMO CORDIALI SALUTI


28/09/2026 09:25
Risposta
1. Certificazione di Parità di Genere (Macro-criterio D)

· Soggettività e titolarità: Ai fini dell'ottenimento dei relativi punteggi tabellari automatici previsti nel Macro-criterio D, la certificazione si riferisce alla compagine deputata all'esecuzione. Pertanto, deve essere posseduta dal Consorzio o dalle imprese esecutrici dei lavori, ovvero dai progettisti indicati in relazione ai rispettivi e specifici sub-criteri di ripartizione del punteggio previsti nella tabella di gara (Punto 1. per i servizi di ingegneria e Punto 2. per i lavori).

· Requisito di compagine: In ossequio al principio invocato, trattandosi di criteri di valutazione dell'offerta tecnica di natura prettamente qualitativa (e non di requisiti minimi di qualificazione richiesti a pena di esclusione per la partecipazione), ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante previsto nel Macro-criterio D è sufficiente che la certificazione sia posseduta anche da una sola delle imprese raggruppate/raggruppande (in caso di RTI) o dalla consorziata designata come esecutrice (in caso di Consorzio).



2. Certificazioni ISO 9001 (Sub-criterio A.2.3) e ISO 14001 / ISO 45001 (Sub-criterio B.3.3)

· Certificazione di Qualità dei Processi del Progettista (Sub-criterio A.2.3): Si conferma che la certificazione ISO 9001:2015 richiesta al sub-criterio A.2.3 deve essere riferita ai progettisti indicati incaricati dell'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura (SIA). In linea con il medesimo principio qualitativo, in caso di sub-raggruppamento o associazione di progettisti, l'attribuzione del punteggio tabellare (punti 1) viene riconosciuta qualora la certificazione sia posseduta anche da uno solo dei soggetti facenti parte della compagine di progettazione attivata.

· Certificazioni Ambientali e di Sicurezza dell'Esecutore (Sub-criterio B.3.3): Si conferma che le certificazioni in materia di gestione ambientale (ISO 14001:2015) e della salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001:2018), unitamente alla qualità aziendale (ISO 9001:2015) richiamate al sub-criterio B.3.3, devono essere riferite al Consorzio o all'impresa esecutrice dei lavori. Ai fini dell'assegnazione del relativo punteggio tabellare graduale (fino a un massimo di 3 punti), è applicabile il principio di favore per i criteri di natura qualitativa: è pertanto sufficiente che le certificazioni siano possedute da almeno uno dei soggetti appartenenti alla compagine esecutrice (Raggruppamento o Consorzio) specificamente attivato e designato per l'intervento.

25/09/2026 11:48
Quesito #48
Spett.le Consorzio ASI Napoli – c.a. del RUP,


premesso che:


a) il paragrafo 1 "Premesse" del Disciplinare di gara (versione rettificata del 19/09/2026, pag. 5 di 74) dispone che l'aggiudicatario dovrà recepire nel progetto esecutivo le indicazioni della Conferenza dei Servizi indetta a seguito dell'approvazione del PFTE, e che il PFTE potrà essere oggetto di richieste di modifica e integrazione nel corso della procedura di affidamento;


b) l'Art. 7 ter del Capitolato Speciale d'Appalto (T00GENEG01CT01_A, pag. 4 di 28) prescrive la conformità del progetto esecutivo alle prescrizioni dei pareri allegati sulla piattaforma S.I.A.P.S., che non risultano tra la documentazione pubblicata sulla piattaforma TuttoGare. Il medesimo articolo ammette variazioni rispetto al PFTE entro il 5% purché non incidano su prescrizioni degli enti competenti e non comportino aumento dell'importo contrattuale. Esso prevede altresì che gli studi e le indagini di maggior dettaglio ritenuti necessari dal progettista siano eseguiti senza compenso aggiuntivo e senza differimento dei termini;


c) lo Studio di Impatto Ambientale (T00GENEG01RE09_A, par. 4.1, pagg. 5-6, e par. 4.2, pag. 6) riconduce l'intervento alla verifica di assoggettabilità a VIA (Allegato IV, punto 7, lett. i), alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006; Allegato B, cat. 7, lett. l), del Regolamento regionale n. 2/2010). Lo Studio rinvia alla Conferenza di Servizi la determinazione della procedura ambientale da attuare e dichiara l'iter autorizzativo demandato all'avvio della Conferenza medesima;


d) la Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (T00GENAR01RE01_A):
– attribuisce rischio archeologico "alto" ai siti n. 12 (loc. Omomorto) e n. 20 (loc. Boscorotto, indicato come dichiarato di interesse culturale verificato) e "medio" al sito n. 19 (loc. Ponte Melaino) (pag. 11);
– qualifica come "alto" il potenziale archeologico complessivo dell'area, con depositi antropici attesi tra 0,5 e 2 m dal piano di campagna (par. 8.1, pagg. 25-26);
– individua un macro-settore del tracciato a rischio alto, per il quale indica controllo archeologico sistematico, assistenza continuativa alle operazioni di scavo e indagini preventive mirate (par. 8.2, pag. 27). Tale settore comprende le opere di maggiore profondità di scavo: paratia OS-01, gallerie artificiali ST-01 e ST-02, muri OS-02 e OS-03;
– dichiara che la documentazione restituita ha carattere preliminare e semplificato, che non è stato possibile eseguire la ricognizione sistematica di superficie e che la documentazione sarà oggetto di successivo approfondimento mediante indagini dirette sul campo (par. 7, pag. 24);


e) il Quadro Economico del PFTE (T00GENEG01RE01_B, pag. 73) prevede, per l'archeologia, la sola voce b.9-6 "Spese tecniche per assistenza archeologica" di € 30.000,00. Non risulta una voce specifica per le indagini archeologiche preventive;


f) ai sensi dell'art. 1, comma 10, dell'Allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, qualora la verifica preventiva dell'interesse archeologico si protragga oltre l'inizio della procedura di affidamento, il capitolato speciale deve disciplinare rigorosamente i possibili scenari contrattuali e tecnici derivanti dal suo esito. Il Capitolato Speciale posto a base di gara non contiene disposizioni in materia;


si chiede di:


indicare la base normativa, la data di indizione e lo stato della Conferenza di Servizi (art. 38, comma 3, D.Lgs. 36/2023 e art. 14-bis L. 241/1990), precisando se sia stata adottata la determinazione conclusiva di cui all'art. 38, comma 10, e, in caso negativo, il termine previsto per la sua conclusione;


indicare gli estremi dell'atto di approvazione del PFTE posto a base di gara (art. 44, comma 1) e degli atti di verifica e validazione del medesimo (art. 42, comma 1);


rendere disponibili, ai sensi dell'art. 88, comma 1, i pareri e gli atti di assenso già acquisiti e richiamati dall'Art. 7 ter del Capitolato;


precisare quale procedura di valutazione ambientale sia stata attivata presso l'autorità competente della Regione Campania e con quale esito, e se l'elaborato T00GENEG01RE09_A sia stato presentato quale studio preliminare ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità (art. 19 D.Lgs. 152/2006) ovvero quale studio di impatto ambientale ai fini della VIA;


indicare la data di trasmissione al Soprintendente territorialmente competente della documentazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'Allegato I.8, e rendere disponibile l'esito della verifica di assoggettabilità da questi comunicato (art. 1, commi 4-6). Si chiede di precisare in particolare se sia stata richiesta la seconda fase della procedura di cui al comma 7, ovvero se siano state formulate prescrizioni di assistenza archeologica in corso d'opera;


precisare se le indagini dirette sul campo e le indagini preventive mirate indicate nella relazione T00GENAR01RE01_A (par. 7 e par. 8.2) saranno eseguite prima dell'avvio della progettazione esecutiva, e confermare che le stesse, al pari delle indagini della seconda fase di cui all'art. 1, comma 7, dell'Allegato I.8, restano a carico della Stazione Appaltante. Si chiede di confermare altresì che esse non rientrano tra gli studi e le indagini che l'Art. 7 ter del Capitolato pone a carico dell'appaltatore senza compenso e senza differimento dei termini;


in relazione all'art. 1, comma 10, dell'Allegato I.8, indicare come debbano intendersi disciplinati gli scenari contrattuali e tecnici conseguenti all'esito della verifica archeologica, con particolare riferimento a costi, termini di esecuzione e sospensioni dei lavori (art. 121 D.Lgs. 36/2023 e Art. 19 del Capitolato), anche ai fini della formulazione dell'offerta tempo sui 365 giorni posti a base di gara;


chiarire se eventuali prescrizioni della Conferenza di Servizi comportanti maggiori lavorazioni o maggiori tempi saranno gestite ai sensi dell'Art. 31 del Capitolato e dell'art. 120, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto dell'art. 38, comma 11, ovvero se debbano intendersi a carico dell'affidatario anche sotto il profilo economico e temporale;


chiarire se, in caso di Conferenza di Servizi non conclusa alla data dell'ordine di avvio della progettazione esecutiva, il termine di 75 giorni di cui all'Art. 7 ter decorra comunque da tale ordine, ovvero dalla comunicazione della determinazione conclusiva.


Trattandosi di informazioni significative per la formulazione dell'offerta tecnica, dell'offerta tempo e dell'offerta economica, si chiede che le stesse siano rese disponibili a tutti i concorrenti almeno sei giorni prima del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 88, comma 3. In mancanza, ovvero qualora comportino modifiche significative ai documenti di gara, si chiede che il termine di presentazione delle offerte sia prorogato in misura adeguata e proporzionale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023.


Ringraziando per la cortese attenzione, Vi porgiamo distinti saluti.


28/09/2026 09:26
Risposta
In riscontro ai quesiti formulati, si precisa formalmente che, in linea con quanto già statuito nel paragrafo 1 "Premesse" del Disciplinare di gara (versione rettificata del 19/09/2026, pag. 5 di 74), l'appalto ha ad oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base di un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), redatto e approvato ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) nonché oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42 del citato codice dei contratti. Tale livello progettuale costituisce una base programmatica per sua natura suscettibile di variazioni nel corso della procedura, con la conseguenza che tutti i pareri, le prescrizioni e gli atti di assenso degli enti competenti – inclusi quelli derivanti dallo Studio Preliminare Ambientale ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dalla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico di cui all'Allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023 – saranno resi disponibili unicamente all'esito della conclusione della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14-bis della Legge 241/1990.In conformità con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 21 febbraio 2024, n. 1721 e Sez. IV, 12 maggio 2023, n. 4778), l'appalto integrato su progetto di fattibilità comporta la legittima traslazione in capo all'aggiudicatario del cd. "rischio progettuale"; l'operatore economico, formulando la propria offerta, accetta l'alea connessa al recepimento e all'integrazione delle prescrizioni non ancora note degli enti terzi e della Conferenza dei Servizi, le quali configurano un ordinario sviluppo tecnico dell'opera e non un'alterazione dell'oggetto del contratto. È pertanto obbligo esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario recepire integralmente tali indicazioni e prescrizioni definitive nel corso della redazione del progetto esecutivo, conformando l'elaborato alle risultanze istruttorie e alle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi (espletata secondo l'art. 38, comma 10 del D.Lgs. 36/2023), senza che ciò possa dare luogo a compensi aggiuntivi, varianti economiche o differimenti dei termini al di fuori di quanto già stabilito dalla documentazione di gara posta a base di affidamento di gara. Infine, in continuità e conformità a quanto già espresso e precisato nei precedenti chiarimenti, e in linea con l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui i chiarimenti del seggio di gara non possono estendere i termini se non modificano i tratti essenziali del bando (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2025, n. 342), si ribadisce che le informazioni e la documentazione fornite non costituiscono una modifica sostanziale ai documenti di gara ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, bensì una conferma dell'ordinario sviluppo della procedura conoscitiva, ragione per cui non è prevista alcuna proroga del termine di presentazione delle offerte, restando ferma la scadenza originariamente fissata.


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